La rispettano, ma la criticano: “Perché palesemente illogica e iniqua, e pertanto non condivisibile”. Così i Comitati cittadini per l’ambiente sul pronunciamento con cui il Consiglio di Stato ha dato sostanzialmente il via libera a metanodotto e centrale di Snam. Secondo i No Snam la sentenza dell’altro giorno “si pone in aperto contrasto con un’altra sentenza dello stesso Consiglio di Stato, e perfino della stessa sezione IV, che sullo stesso tema si è pronunciato in modo diametralmente opposto”.
Il riferimento è alla decisione dei giudici di secondo grado del 2020 (sentenza numero 3937) nella quale “Il collegio ritiene che un provvedimento VIA – in qualunque momento adottato e, a maggior ragione, se adottato in epoca remota – debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata e non possa essere ritenuto avere efficacia sine die”.
Praticamente il contrario di quanto stabilito dalla sentenza dell’altro giorno, con la quale il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto valida la VIA della Snam nonostante fosse datata 2011, ovvero tre anni dopo l’entrata in vigore della legge che stabilisce tempi di scadenza per le autorizzazioni. E questo perché la richiesta di Snam risale al 2005, rima cioè dell’entrata in vigore della stessa legge.
“In modo irragionevole e a danno dell’ambiente e del territorio, si dà il via libera ad un’opera del tutto inutile e pericolosa, destinata a durare oltre 50 anni e che pertanto aggraverà ancora di più il cambiamento climatico – ribadiscono i Comitati -. La sentenza, comunque, non ferma la nostra lotta, che dura ormai da quasi 17 anni. Noi non arretriamo”.
è più facile continuare ad opporsi che ammettere una sconfitta.
eppure nella sentenza viene citato il concetto : il Collegio ritiene che il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 3937/2020, costituisca espressione di un precedente isolato, non più seguito dalla Sezione e superato dalle pronunce successive e, segnatamente, dalla sentenza n. 6808 del 2 agosto 2022.”
aveva ragione Einstein:
più facile distruggere un atomo che un pregiudizio.
nel 1956 quando hanno costruito l autostrada del sole, 760 km , dorsale appenninica dell Italia i comitati strillavano:
l’autostrada del sole opera inutile e dannosa
https://images.app.goo.gl/gF1QAv22iB4p16kt6
Evidentemente errori di visione sul futuro appartengono un po’ a tutti:
” Debito pubblico italiano, nuovo record a giugno: 3000 miliardi”
Mi chiedo: se nelle fantastiche previsioni del politico di turno, l’utilizzo fatto delle risorse pubbliche è sempre così utile e produttivo, come siamo arrivati a questa cifra monstre?
In quelle sempre meravigliose e fantastiche prospettive sul futuro infatti, ormai il 50% degli italiani ha imparato a non credere più …
Rispondo all’anonimo si huh. Il Consiglio di Stato sostiene che la sua stessa sentenza, della stessa sezione IV, n. 3937 del 2020 è espressione di un “precedente isolato” che sarebbe stato “superato dalle pronunce successive”, ma cita al riguardo la sola sentenza n.6808 del 2023. Per quale motivo, e in base a quale logica, quella del 2023 è da ritenersi “giusta” mentre quella del 2020 sarebbe “sbagliata”? Qui la certezza del diritto sconfina nella pura opinione. C’è da dire, per di più, che il riferimento alla sentenza 6808/2023 non è pertinente perché quella sentenza riguarda un progetto la cui valutazione di impatto ambientale è stata rilasciata nel 2002, cioè quando non era stato ancora introdotto, nella legislazione italiana, un termine di validità della VIA.
Dura lex, sed lex
il perché di questa decisione è ben spiegata nella sentenza stessa.
i Giudici si sono espressi anche citando la sentenza 3937/2020 solo perché utilizzata dal Comune come base, tra le tante richieste, del ricorso (su suggerimento proprio dai comitati?) chiedendo anche , nel caso, l’Adunanza plenaria del Consiglio…ovviamente scartata perché si riferisce ad un caso completamentente diverso se pur sempre inerente i gasdotti.
ha citato la sentenza 6808/2022 per meglio chiarire che, dopo i pareri delle Corti di Giustizia, lo Stato Italiano ha sancito i tempi di applicazione della durata della VIA (sempre salvo proroghe autorizzate) . Quindi come ben definito dalla Legge, Testo Unico per l’Ambiente, la sentenza lo ha ribadito :’Ebbene, nel caso di specie, la formulazione dell’art. 26, comma 6, all’esito della modifica apportata con l’art. 23, comma 21-quinquies, d.l. n. 78/2009, è tale da non lasciare adito ad alcun dubbio interpretativo, in quanto espressamente e testualmente dispone, per la parte che qui interessa, che: “termini di cui al presente comma [id est, quello di efficacia quinquennale della v.i.a.] si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata invigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”.
la sentenza ha messo nero su bianco le date inerenti questa opera prevista dallo Stato Italia ed attuata per mezzo della SNAM ovviamente DIVERSE DA QUELLE DA VOI DIFFUSE.
E si, mettiamoci un punto.
Pendo che un opera così impattante, dovrebbe seguire il principio della così detta pubblica utilità, del cosi detto pubblico interesse. La Snam è di pubblico interesse? È di necessità pubblica? Penso proprio di no!!! Quindi in un paese civile non dovrebbe avere alcun seguito. Secondo la mia modesta opinione.
Ma possibile che avete chiamato in causa non so più quanti gradu di giudizio, avete chiesto di sospendere i lavori in attesa dell’ultima sentenza, il comune e’ stati anche condannati alle spese legali e….. NON VI STA BENE!!!! Imparate ad accettare le sentenze e smettetela con questo atteggiamento estremista che allontana le persone dalle vostre idee per altro alcune condivisibili. Ora mi chiedo questi ritardi, le spese legali chi le paghera’? Spero per una volta costoro che protestano in questo modo si offrano di pagarle….
Quando lei o qualcuno della sua famiglia comincerà ad avere gravi problemi di salute grazie a ciò che lei ora difende, non ci saranno soldi che potranno mai acquietare il suo rimorso.
🤘
Non mi risulta che esistano stufi e/o pubblicazioni scientifiche che pongano in relazione il metadonodtto con patologie mediche. Fino ad allora la prego di evitare questi allarmismi che puntano soltanto a fare proselitismo su certe posizioni ideologiche estreme facendo leva sulla paura delle persone. Hanno avuto torto per l’ennesima volta ed e’ arrivatonil momento di smetterla. Non difendo l’impianto difendo il principio che ciascuno puo’ e ha il diritto di protestare ma fino a punto in cui quella protesta non limiti la libertà altrui e non comporti danni alla comunità.
Guardi che circa il 40% della snam è controllata dalla stato