Secinaro, il Tar dà ragione alla Green Valley per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico

Il Tar dell’Aquila ha accolto il ricorso della Green Valley Società Agricola contro il Comune di Secinaro e la Soprintendenza dei Beni Culturali, per l’annullamento della determinazione del Comune di Secinaro per la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico da 897,60 KWP.

I fatti risalgono all’agosto 2023, quando la Green Valley Società Agricola ha presentato al Comune di Secinaro la dichiarazione per la realizzazione di un impianto agro-voltaico sull’area agricola di sua proprietà, qualificata dal catasto come “area idonea”. A settembre dello stesso anno, il Comune di Secinaro ha convocato una conferenza di servizi decisoria per l’acquisizione degli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni. Nel corso della conferenza la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e di Teramo ha espresso il preavviso di parere negativo, esplicitando che l’intervento in oggetto, di forte impatto sul contesto paesaggistico, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Un parere a cui la Green Valley si è opposta, presentando le proprie controdeduzioni, confermando, a seguito del sopralluogo effettuato in data 31 ottobre 2023, la propria determinazione negativa in ordine alla realizzazione dell’impianto sulla predetta area. Successivamente, la Green Valley ha presentato una proposta di mitigazione dell’intervento, sulla scorta della quale ha chiesto alla Soprintendenza il riesame della precedente determinazione negativa. Proposta bocciata lo scorso maggio dalla stessa Soprintendenza.

Da qui il ping-pong, con nuove controdeduzioni da parte della Green Valley e un ulteriore parere negativo della Soprintendenza a novembre, nel quale si spiega che nonostante le mitigazioni, l’intervento sia comunque incompatibile con la salvaguardia dei beni paesaggistici.

Sulla scorta del parere negativo della Soprintendenza, la Regione Abruzzo ha adottato il provvedimento con il quale ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Tutto ciò ha portato il Comune di Secinaro a concludere, con parere negativo, la conferenza dei servizi.

A dar ragione alla Green Valley sono i giudici amministrativi. Nella sentenza del Tar, infatti, si legge che “la Soprintendenza, in luogo di qualificare la predetta area come inidonea per via della presenza del vincolo paesaggistico ex lege, avrebbe dovuto effettuare il doveroso bilanciamento di interessi tra la tutela paesaggistica e la sostenibilità ambientale, dando conto dell’esito dello stesso con adeguata motivazione”.

3 Commenti su "Secinaro, il Tar dà ragione alla Green Valley per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico"

  1. Sentenza condivisibile. Bisogna valutare l’impatto paesaggistico tenendo anche conto della necessità di produrre energia rinnovabile. Non conosco il progetto ma, se l’impatto è mitigato e la produzione di energia rilevante, la proposta diventa accettabile.

    E’ facile dire no, ma la decisione va ben ponderata e l’eventuale no dev’essere ben giustificato: se non vogliamo le centrali termiche (giustamente), ma poi neanche il nucleare e neanche le rinnovabili, allora dovremmo rinunciare all’energia elettrica per far funzionare le pompe di calore, ricaricare le auto elettriche etc etc

    Comprare l’energia da centrali nucleari o impianti eolici/fotovoltaici in Croazia e Francia è ipocrita e costoso.

  2. Chi è deputato a fare valutazioni d’impatto ambientale è la Sovrintendenza.
    L’ha fatta e ha dato parere negativo.
    Poi arriva un Giudice tuttologo che spazza via la competenza della Sovrintendenza con una motivazione assurda sostenendo un principio che riflette il suo modo di pensare ma che non ha fondamento giuridico, ossia che la Sovrintendenza “avrebbe dovuto effettuare il doveroso bilanciamento di interessi tra la tutela paesaggistica e la sostenibilità ambientale”.
    Come dire che norme di tutela ambientale possono (o addirittura devono) esser spazzate via persino da chi è deputato a difenderle in nome di un “principio di bilanciamento” che soggiorna non nel diritto civile ma solo nella testa bacata di un Giudice fuori di senno, l’ennesima scheggia impazzita della magistratura che si arroga di decidere su questioni che competono ad altri (appunto alla Sovrintendenza, nel caso di specie!).

    • Riprendo e ribalto il ragionamento del suo primo paragrafo:
      Chi è deputato a rispondere ad un ricorso su un atto amministrativo è il TAR, l’ha fatto e ha determinato che la Soprintendenza non ha motivato adeguatamente la sua posizione.
      Il Giudice, che secondo Lei sarebbe sarebbe “fuori di senno”, non è “arrivato” e non voleva fare il “tuttologo”. Era chiamato in causa ed era obbligato a pronunciarsi su un ricorso al TAR.
      Che la motivazione della sentenza sia “assurda” è una sua opinione, a mio avviso tanto categorica quanto infondata.

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