Polizia Locale, corso di formazione per nuovi ausiliari del traffico

Arriveranno presto forze fresche nel comando della Polizia Locale di Sulmona, e verranno reclutate attraverso la partecipazione ad un corso di formazione di quaranta ore, per essere istruite, in particolare, nei compiti di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata, nelle aree di parcheggio regolamentato o a pagamento, aree verdi comprese.

La formazione riguarderà anche l’accertamento di violazioni in materia di sosta e di fermata, connesse all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade. Il corso di qualificazione si concluderà con una prova d’esame, da sostenersi davanti ad apposita commissione, composta da dirigenti o funzionari del Comune e dal Comandante della Polizia Locale.

“Il comando di Polizia Locale, con questa iniziativa, offre una valida possibilità ai nostri concittadini di acquisire, senza dover sostenere costi, l’attestazione prevista dalla normativa vigente” ha commentato il Vice Sindaco Casciani, “Al Comandante La Gatta ed a tutto il personale del Corpo di PL, il mio personale ringraziamento per la disponibilità fornita nella organizzazione di questa valida iniziativa che rientra nei temi del programma di mandato dell’amministrazione in carica”.

12 Commenti su "Polizia Locale, corso di formazione per nuovi ausiliari del traffico"

  1. Domande per un amico: ma i vigili urbani ci sono? in quanti sono rimasti? Quanti dovrebbero essere per fornire un servizio decente?

    • unacittàpiùpulita | 1 Luglio 2023 at 09:25 | Rispondi

      È possibile includere anche L’ACCERTAMENTO E VIOLAZIONE DELLE DEIEZIONI ANIMALI?

    • Natalia belloni | 1 Luglio 2023 at 21:27 | Rispondi

      La dotazione organica è stabilita dalla legge. In Abruzzo la dgr 85/2019 stabilisce un vigile ogni 700 abitanti equivalenti

  2. SalviamoSulmona | 1 Luglio 2023 at 09:36 | Rispondi

    Voglio vedere se penseranno ad un servizio di controllo appena sarà riaperta al pubblico la villa comunale. Non vorrei che i lavori di miglioramento in essere siano vanificati dal solito menefreghismo imperante..

  3. Mah non pare sia previsto dall’articolo 12 bis del codice della strada

  4. Scusatemi ma gli ausiliari chi li retribuisce? Se dovessero essere a carico del Comune non sarebbe stato meglio prendere qualche vigile in più visto che sono ridotti ai minimi termini e così avrebbero potuto svolgere anche altre mansioni?

  5. Dalla pagina dell’aci sezione codice della strada

    Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

    1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

    a) in via principale alla specialita’ Polizia Stradale della Polizia di Stato;

    b) alla Polizia di Stato;

    c) all’Arma dei carabinieri;

    d) al Corpo della guardia di finanza;

    d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;

    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;

    f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale.

    f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

    2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

    3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

    a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell’A.N.A.S. ((, nonche’ dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali));

    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita’ delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta’ degli enti da cui dipendono;

    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

    d) dal personale dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;

    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.

    f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambito delle aree di cui all’articolo 6, comma 7.

    3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche’ i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita’, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

    4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorita’ militare competente.

    5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

  6. Perché assumere ausiliari e non vigili veri e propri da poter così adibire a tutte le funzioni di controllo e gestione previste dalla mansione?

  7. 12 bis non 12….
    Articolo 12 bis Codice della strada
    (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
    [Aggiornato al 06/08/2022]
    Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

    Es.: 15

    Codice della Strada
    Art.
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    Fonti > Codice della strada > Titolo I > Articolo 12 bis
    ART. PREC.ART. SUCC.
    Articolo 12 bis Codice della strada
    (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
    [Aggiornato al 06/08/2022]
    Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

    Dispositivo dell’art. 12 bis Codice della strada
    (1)1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attività.

    2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

    3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

    4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.

    5. L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all’emissione del verbale da parte del personale, e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

    6. Ai fini dell’accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

    7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  8. Semplicemente mandare in giro gente per fare cassa ,per coprire debiti del comune ,fatti da chi ?? Ma svegliamoci in questo paesello:adesso il problema di Sulmona é il traffico , e pensare che to votato sindaco .

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