Pnalm, dopo il Tar anche il Consiglio di Stato riconosce i confini del 1976

“Una pronuncia che fornisce ottime ragioni per confidare nella bontà delle tesi fino ad oggi sostenute dall’ente Parco”. Con queste parole il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ha accolto la decisione assunta in sede cautelare dal Consiglio di Stato in merito alla questione relativa ai confini del versante laziale del Parco. Si tratta di due distinte ordinanze con le quali il giudice amministrativo di secondo grado ha sostanzialmente confermato l’efficacia della sentenza n. 17360/2024 del Tar dove si legge che “i confini sono quelli storicamente ampliati con il Dpr del 22 novembre 1976 in forza della riperimetrazione operata dalla corografia allegata allo stesso”.

A dare origine alla vicenda il ricorso proposto dallo stesso ente Parco contro il provvedimento di rinnovo della concessione all’azienda faunistico venatoria del Comune di San Biagio Saracinisco la cui perimetrazione “prevedeva una fascia di territorio che si sovrapponeva in parte ai confini del Parco”. Con la conseguenza di autorizzare l’attività di caccia all’interno di un’area protetta, in contrasto con quanto previsto dalla legge quadro sulle aaree protette. Un ricorso che, preliminarmente, comportò la necessità di definire “la reale attestazione dei confini” fino a quel momento stabiliti facendo riferimento alla corografia allegata al Dpr del 1976 che “ridisegnava e aggiornava tutto quanto il perimetro del Parco”.

Dopo una verficazione chiesta dallo stesso Tar del Lazio all’Ispra, i giudici avevano accolto la lettura del servizio legale dell’ente chiarendo che “il Dpr aveva di fatto ampliato i confini del Parco non solo nell’area cosiddetta del Marsicano ma anche lungo alcuni tratti del versante laziale”. Una sentenza che aveva messo fine ad un’annosa questione ma che il recente appello innanzi al Consiglio di Stato pare rimettere in discussione.

Anche se la fase di merito potrebbe ribaltare completamente gli esiti, per il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise le due ordinanze cautelari hanno riconosciuto “valore normativo” alla corografia allegata al Dpr del 1976, lasciando ben sperare per una conclusione della vicenda in linea con la sentenza del Tar.

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