Maestri di sci e cariche non conferibili, il Tar si esprime sui ricorsi di Trozzi

Un ricorso respinto, uno in parte improcedibile e uno accolto. Il Tar Abruzzo si è pronunciato in merito al ricorso da parte del maestro di sci, Pietro Trozzi, sugli incarichi ricevuti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale e del Collegio Nazionale Maestri di sci.

Una lunga vicenda giudiziaria, ancor più lunga delle piste da sci dell’Alto Sangro, iniziata nel luglio 2023, con l’Assemblea dei membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci dell’Abruzzo che regalò, all’esito delle votazioni, tredici componenti eletti del Consiglio Direttivo, di cui nove per la disciplina dello sci alpino, due per la disciplina dello snowboard e due per la disciplina dello sci di fondo, tra i quali il candidato Pietro Trozzi.

Lo stesso Trozzi venne eletto alla carica di delegato al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci. Quattro giorni dopo, il 4 agosto, vi fu l’insediato del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio Regionale, nel quale avvenne la nomina del presidente, del vicepresidente e del tesoriere, individuato nel segretario del Collegio. Poco più di un mese dopo, nel settembre 2023, lo stesso Trozzi revocò la dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico, poiché omise di dichiarare la nomina dell’anno precedente come componente del Comitato tecnico.

Nella nota, Trozzi segnalò la sussistenza di analoghe cause sull’impossibilità di conferire in capo ad altri componenti del Consiglio Direttivo, invitando il commissario straordinario ad annullare in autotutela gli atti della procedura elettorale. Tempo ventiquattr’ore, e il responsabile dell’Ufficio Strutture Ricettive della Regione Abruzzo comunicò a Trozzi che, in considerazione dell’avvenuta cessazione delle funzioni dal medesimo espletate in qualità di commissario straordinario, la competenza sulla verifica delle dichiarazioni rese dagli eletti, in relazione all’insussistenza delle cause di incompatibilità è intestata al Collegio Regionale.

Dalla denuncia di Trozzi partì la verifica in merito alla correttezza delle dichiarazioni rese dagli eletti in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità e di incompatibilità della carica di componente del Consiglio Direttivo. Nell’ottobre dello stesso anno venne convocata una seduta del Consiglio Direttivo per deliberare in merito alla surroga del consigliere Trozzi, condizionando l’adozione della deliberazione al
mancato accoglimento dell’invito a ritirare l’atto di autodenuncia presentato a settembre. A novembre 2023, Trozzi presentò ricorso, chiedendo annullamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, l’annullamento dell’atto di convalida delle nomine e di insediamento del Consiglio Direttivo nonché delle deliberazioni assunte nella seduta del 23 ottobre 2023, con riferimento alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella disciplina dello sci di fondo e all’approvazione della relazione del segretario del Collegio Regionale.

A quel punto si costituirono in giudizio i consiglieri eletti Claudia Colangelo, Rosa Maria Bucci, Luigi Del Castello e Simona Di Padova, individuati come controinteressati, i quali aderirono alla domanda di annullamento spiegata dal ricorrente, per far valere il loro interesse a comporre un organo collegiale validamente costituito.

Lo scorso marzo, il Tar accolse la domanda cautelare proposta da Trozzi, sospendendo l’efficacia degli atti con impugnati, invitando la Giunta Regionale a concludere il procedimento di vigilanza sull’attività di verifica delle cause di incompatibilità e incompatibilità delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo.

Un procedimento di vigilanza conclusosi ad aprile 2024, dal quale non sono emersi “profili di incompatibilità in capo ai consiglieri eletti”. Procedimento impugnato da Trozzi a giugno. Un ricorso che il Collegio Regionale dei Maestri di Sci ritenne inammissibile per omessa impugnazione del parere rilasciato dall’ANAC.

Ad ottobre 2024 il Tar abruzzese aveva disposto la rinnovazione della notificazione del secondo ricorso per motivi aggiunti nei confronti di alcuni controinteressati e aveva differito la discussione della causa all’udienza pubblica del 15 gennaio 2025.

Secondo il Tar il primo motivo di ricorso, ossia la mancata verifica dei requisiti di incompatibilità delle nomine, è infondato. Nell’ordinanza si legge che “Il commissario straordinario si è correttamente limitato a pubblicare sul sito istituzionale del Collegio Regionale, come richiesto dall’articolo 5 del Regolamento, le candidature pervenute per il rinnovo del Consiglio Direttivo, senza procedere alla richiesta, alla pubblicazione e alla verifica delle dichiarazioni delle cause di incompatibilità della carica di componente del Consiglio Direttivo, operazioni alle quali avrebbe dovuto provvedere il RPCT del Collegio, successivamente alla conclusione della procedura elettorale”.

Accolto, invece, il secondo ricorso, annullando la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Turistiche e Sportive della Regione Abruzzo, nel quale è implicata Patrizia Radicci, nominata dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive della Regione Abruzzo. La dirigente, infatti, non ha segnalato alla Giunta Regionale né di aver ricoperto l’ufficio di commissario straordinario per l’espletamento della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale né di essere stata nominata, con deliberazione della Giunta Regionale, componente del Comitato tecnico 2023.

“Un potenziale conflitto di interessi con lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’operato del Collegio Regionale – scrive il Tar – e ciò non tanto perché la dottoressa Radicci ha svolto in passato e svolge, a tutt’oggi, attività nell’interesse del medesimo ente pubblico oggetto di vigilanza, quanto perché la gestione della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dalla stessa esperita in qualità di commissario straordinario, nonché l’accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità della carica di consigliere nei confronti di altri componenti del Comitato tecnico corrispondono esattamente all’oggetto delle censure spiegate con N. 00346/2023 REG.RIC. il ricorso introduttivo e con il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti”.

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