Il mese se l’è preso tutto, “stante la complessità delle questioni di fatto e di diritto”, la giudice Marta Sarnelli per depositare le motivazioni con le quali l’8 aprile scorso ha prosciolto l’ex amministratore unico di Cogesa, Vincenzo Margiotta, dalle accuse di false comunicazioni in bilancio e peculato.
Con il deposito delle motivazioni della sentenza, ora, la procura della Repubblica di Sulmona deciderà, come sembra orientata a fare, se presentare appello e far tornare la vicenda in tribunale.
Per il momento, però, Margiotta incassa l’assoluzione perché il fatto non sussiste, per quanto riguarda il falso in bilancio, e per l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio, per quanto riguarda invece il peculato.
I fatti sono noti e riguardano in particolare la mancata svalutazione del credito di Daneco che aveva portato alla redazione del bilancio consuntivo 2018 con un utile che non c’era (ovvero ad inserire tra le poste attive 1,3 milioni di euro, anziché i 470mila che erano dovuti dopo il fallimento della Daneco). Secondo la giudice Sarnelli pur essendo vero che “la Daneco era stata ammessa a procedura di concordato preventivo e che il relativo piano concordatario prevedeva come presumibile valore di soddisfacimento dei creditori chirografari la percentuale del 15,4% – si legge nelle motivazioni della sentenza – il piano doveva comunque ancora essere sottoposto all’approvazione dei creditori e doveva poi essere successivamente omologato dal tribunale di Roma”. Insomma non era ancora certo quel dato di svalutazione al momento dell’approvazione del bilancio, tanto più che Cogesa aveva intrapreso un giudizio ordinario davanti al tribunale di Sulmona (poi vinto). “Non vi erano i presupposti affinché l’amministratore – continua la giudice – dovesse necessariamente procedere alla svalutazione del credito nell’ambito del bilancio nella misura indicata dal debitore nella procedura concordataria” e non condivisibile è stato ritenuto il mancato rispetto del principio di prudenza che il perito della procura aveva comunque evidenziato. E’ mancato, poi, secondo la giudice, il dolo da parte di Margiotta.
Meno netto è il non luogo a procedere per quanto riguarda il peculato, ovvero i rimborsi per 24mila euro che Margiotta aveva intascato tra luglio 2017 e aprile 2018: dei 38 spostamenti fatti fuori regione, infatti, solo 11 erano stati verificati dalle celle telefoniche agganciate dal telefono dell’ex amministratore unico e il dato numerico dei chilometri percorsi non corrispondeva a quelli segnati dalla sua Audi: dato che “non appare per sé sufficiente per affermare che effettivamente l’imputato non abbia effettuato i viaggi”, perché, dice la giudice, “in quel determinato giorno l’imputato poteva non avere con sé il telefono cellulare relativo a quell’utenza”. Insomma si era dimenticato il telefonino, quello controllato almeno.
Alla procura la valutazione della sentenza e la decisione, eventualmente, di appellarla.
bene,le ragioni sono tutte illogiche,si cerca di giustificare l’ingiustificabile,addirittura con un’utenza telefonica”ufficiale” non “agganciata”….lavorava o cosa? Prevalgono gli interessi particolari,occorre una riflessione,in attesa della Legge dei lancia-fiamme,o no?
…lanciafiamme pure per chi é assolto e, sempre, pregiudizi e dubbi a senso unico: “ … le ragioni sono tutte illogiche,si cerca di giustificare l’ingiustificabile,addirittura con un’utenza telefonica ”ufficiale” non “agganciata”….”
E ancora: “ … ora, la procura della Repubblica di Sulmona deciderà, come sembra orientata a fare, se presentare appello e far tornare la vicenda in tribunale…”
“ Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano” … lo affermava Giolitti…
Colpevoli, a prescindere, perché non allineati con il “ pensée unique“…
ricordate sempre ,sto carrozzone va CHIUSO!!!!!!!!! per il bene del popolo ONESTO,certo per i ladri è una pacchia!.
altro che emendamenti per proroghe…se ne avvanttaggiano sempre i piu furbi..questi sono i risultati…