Se il pomeriggio riesce ancora a regalare qualche grado in più, la mattina inizia a far sentire la vera temperatura autunnale così il sindaco di Sulmona, con ordinanza di oggi, ha ordinato l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire da domani nella misura massima di 6 ore giornaliere. L’accensione, in base a quanto stabilito dalla normativa in materia, prevede per le cosiddette zone D (art.4 D.P.R. n.74 del 16.06.2013) , tra le quali Sulmona rientra, il riscaldamento dal primo di novembre al 15 aprile e per la durata di 12 ore al giorno.
Normativa che, dato il territorio e i repentini cambi di temperatura, ha visto molte eccezioni anche in altri comuni anche in altri periodi. Spesso accade a primavera quando gli strascichi dell’inverno raggiungono addirittura i primi di maggio. Così è stato in questi giorni, con il freddo che si è fatto prepotentemente sentire anche nelle scuole.
La richiesta, tra le altre cose, è partita da qualche mamma preoccupata della salute dei propri piccoli, soprattutto quelli delle materne, a rischio con le basse temperature e in contesti che richiedono anche di stare fermi per qualche ora sui banchi della classe. Una di loro ha scritto un paio di giorni fa al consigliere Andrea Ramunno: “Mi permetto di scriverle data la sua disponibilità, per farle presente che in questi ultimi giorni presso le scuole è freddo e da notizie ultime pare che non si possa accendere prima del 2 Novembre a differenza di altri edifici pubblici dove i riscaldamenti sono già in funzione. Sinceramente in mattinata, accompagnando la bimba all’asilo Collodi ora sito alle Capograssi l’aria all’interno era molto fredda. Vorrei chiederle, naturalmente se la notizia fosse vera, il motivo per cui non si può anticipare l’accensione costringendo così i nostri figli a stare seduti ore ed ore sui banchi con temperature gelide, cosa davvero inaccettabile unita a tutti i disagi gia conosciuti”.
Da domani, quindi, caldaie accese e temperatura in lenta risalita.
S.P.
Secondo il D.Pr. 74/2013 erede del vecchio 412/93 (che riportava comunque quanto sto per dire) fissa all’art. 4 comma 2 la durata del periodo convenzionale di esercizio del riscaldamento. Al comma 3 del suddetto articolo stabilisce che <>.
L’articolo 5 invece stabilisce il potere dei sindaci in deroga all’art. 4. che possono con ordinanza modificare il periodo e la durata giornaliera.
Pertanto, e già diverse Amministrazioni Comunali applicano la legge in questa forma corretta, l’Ordinanza va fatta solo se si intende modificare quanto concesso dall’art. 4: al di fuori del periodo il riscaldamento può essere acceso solo in presenza di gravi motivi (SENZA ORDINANZA) purché siano accesi solo per metà delle ore stabilite 6 anziché 12. L’ordinanza permette di raggiungere il numero di ore massime di accensione (cioè 12 ore).
Il sindaco ha emanato un’ordinanza (per sole 6 ore) per qualcosa che già la legge ci consentiva di fare. Un’ordinanza inutile praticamente.
Questa è la news di un comune del nord, ma con un po’ di ricerche è possibile scovare anche altri: http://www.comune.castellanza.va.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5488
L’ordinanza è perfettamente superflua con il limite imposto delle 6 ore… solo un’ora in più e non si rimediava l’ennesima figuraccia.
Come dire che… per un punto Martin perse la cappa. 🙂
Come viene rimediata un’altra figuraccia in lingua italiana dove irrompe come oggetto dell’ordinanza quell’ “AccenZione anticipata del riscaldamento (tralasciando quello che è l’impaginazione dell’oggetto anch’essa errata), altro errorino il “Documento informatico firmato dEgitalmente… che temo (ma non ho effettuato alcuna verifica) sia sempre riportato nei vari documenti emessi.
http://bit.ly/2ySHdxL
Di fatto voto 4 in conoscenza delle norme e voto 4 in italiano.
E per la cronaca, dopo il Liceo Scientifico, ora tocca al Comune salire agli altari degli strafalcioni.
In ultimo ed a completamento della news del Comune di Castellanza (VA), anche qui vi è un errore dove nell’ultimo capoverso risulta essere mendace l’affermare che:” L’ordinanza del sindaco “SERVE ESCLUSIVAMENTE” per estendere, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, il periodo di accensione a pieno regime (14 ore), e questo laddove il comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recita: In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, “POSSONO AMPLIARE O RIDURRE”, a fronte di comprovate esigenze, “I PERIODI ANNUALI DI ESERCIZIO E LA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”, nonche’ “STABILIRE RIDUZIONI DI TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA CONSENTITA SIA NEI CENTRI ABITATI SIA NEI SINGOLI IMMOBILI”.
http://bit.ly/1jQ0B0P
Anche qui, il Norde è come il Suddo. 😊