Bed and Breakfast: nessuna “scorciatoia”. Il Tar dà ragione alla Regione

“Il ricorso deve essere integralmente respinto”. Così si è espresso il TAR Abruzzo in merito al ricorso presentato nel 2019 dall’Associazione AbruzzoBnB ETS contro la deliberazione della giunta regionale n. 307 del 2019 relativa alla somministrazione della prima colazione nelle strutture ricettive turistiche di Bed and Breakfast. Una deliberazione “contraddittoria” secondo la ricorrente perché in contrasto sia con un precedente atto di indirizzo adottato dalla stessa Regione Abruzzo sia con gli atti di indirizzo adottati da altre regioni nonché ingiusta per imporre “discriminazioni tra gli esercenti l’attività ricettiva extralberghiera e gli esercenti l’attività ricettiva alberghiera”. Con aggravi sia economici che burocratici previsti a carico di attività a conduzione familiare che, a differenza di quelle alberghiere, non possono essere soggette agli oneri e obblighi propri delle attività di impresa.

Affermazioni che non hanno però convinto i giudici amministrativi che oltre a rigettare la domanda di sospensione cautelare della stessa deliberazione, hanno rigettato in toto il ricorso “in considerazione della sua evidente infondatezza”, condannando l’associazione al pagamento delle spese.

Richiamando infatti l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome con cui sono state precisate le norme di sicurezza alimentare, in particolare gli obblighi di registrazione delle attività di somministrazione, l’elaborazione delle corrette prassi operative in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e gli obblighi formativi del personale coinvolto nella somministrazione degli alimenti, il tribunale ha dunque precisato che anche i bed and breakfast sono tenuti a rispettare determinati requisiti e imposizioni. Niente colazioni “fatte in casa”, insomma. Dai requisiti previsti per i locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande preconfezionati agli obblighi formativi a carico dei soggetti coinvolti nella somministrazione della prima colazione. Primo fra tutti quello previsto dalla deliberazione di giunta regionale n. 463 del 14 maggio 2007 relativa al “conseguimento dell’attestato di formazione in merito alle corrette prassi di sicurezza alimentare ovvero dell’attestato, non soggetto a rinnovo, rilasciato per titoli di studio equipollenti”.

Ricordano inoltre il giudici che la deliberazione oggetto di impugnativa ha disposto che, in considerazione della gestione dell’attività di B&B mediante la normale organizzazione familiare, l’attestato di formazione “può essere conseguito anche da un componente del nucleo familiare che partecipa alla gestione della attività” e che lo stesso atto ha esentato dall’obbligo “i titolari di B&B che offrono ai loro ospiti unicamente un voucher per usufruire della colazione in esercizi esterni al B&B”. Motivi per i quali, si legge nella sentenza “è da respingere l’affermazione della ricorrente secondo la quale tali obblighi sarebbero un inutile aggravio burocratico e gestionale imposto ad un’attività espressamente non qualificata come attività di impresa, con conseguente violazione del principio di concorrenza”.

A smentire quanto affernato dall’Associazione AbruzzoB&B in merito alla definizione di attività di impresa sarebbe, spiegano i giudici, la stessa normativa europea che nel definire un’attività di impresa “fa esclusivo riferimento alla natura economica dell’attività esercitata, intendendosi per tale quella che prevede un’offerta di beni e di servizi sul mercato a fronte di un corrispettivo pagato dagli utenti, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dallo Stato membro di appartenenza all’ente che la svolge”. Dunque anche le attività ricettive del settore extralberghiero, continuano i giudici amministrativi, “devono essere qualificate come attività di impresa del settore alimentare, ove includano la somministrazione di cibi e di bevande per la colazione, con conseguente applicazione delle disposizioni del Regolamento europeo sull’igiene dei prodotti alimentari”.

E ad avvalorare la decisione dei giudici, la stessa deliberazione impugnata che “per non ostacolare irragionevolmente lo svolgimento dell’attività ricettizia extralberghiera ha previsto una soluzione che – spiegano i giudici – si rivela rispettosa delle singole realtà economiche consentendo ai B&B la scelta alternativa tra l’offerta della somministrazione diretta della prima colazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento europeo, e l’offerta di un voucher per la colazione, da consumare presso esercizi convenzionati che garantiscano il rispetto dei medesimi requisiti di sicurezza alimentare”.
Una previsione quest’ultima che, intervenuta nelle more della decisione, per i giudici determina “l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’associazione ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna concreta utilità dall’annullamento della deliberazione impugnata”.

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