Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sulmona Alessandra De Marco ha archiviato le accuse nei confronti dell’ex compagna dell’ufficiale di polizia municipale Leonardo Mercurio. La donna era stata denunciata dal suo ex per molestie, lesioni, porto abusivo d’armi e violazione di domicilio. Secondo quanto denunciato da Mercurio, imputato a sua volta di revenge porn, tentata estorsione, violenza sessuale e simulazione di reato, l’ex compagna lo avrebbe aggredito con dello spray al peperoncino, dopo aver forzato la porta d’ingresso del suo appartamento con un calcio e avergli dato uno schiaffo.
Secondo il giudice il fatto non sussiste per i primi tre reati, mentre è da considerarsi di tenue entità, e quindi senza ragionevoli previsioni di condanna, il reato di violazione di domicilio.
La posizione della donna è stata così archiviata e, in qualche modo, viene meno la scriminante per le pesanti accuse che, invece, pesano a carico dell’ex comandante dei vigili urbani di Sulmona (ora trasferitosi a Scafa).
Mercurio, infatti, dovrà comparire davanti ai giudici, con rito abbreviato, il prossimo 27 febbraio perché imputato di fatti gravi e in particolare di aver filmato i suoi rapporti intimi con la ex e di aver utilizzato il materiale consegnandolo in busta alla sorella della presunta vittima. Secondo l’accusa, contestata dall’ufficiale, poi, la ex sarebbe stata sottoposta ad una specie di contratto, con tanto di firma di patto di riservatezza, nel quale erano previste prestazioni sessuali per sdebitarsi di un prestito fattole dall’uomo di 800 euro. E ancora di aver richiesto una prestazione sessuale mentre sfrecciavano in auto e di aver denunciato il furto di due hard disk, nei quali c’era del materiale video intimo, quando invece gli inquirenti li ritrovarono nella cassaforte del suo ufficio a Scafa.
Dispositivo dell’art. 131 bis Codice Penale
“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”