Riserva del Borsacchio, Enti Locali esclusi dalla riperimetrazione. Cgil: “Disboscamento illegittimo”

Sarebbe costituzionalmente illegittima la riperimetrazione della Riserva Naturale del Borsacchio. La segnalazione arriva da Carmine Ranieri e Luca Fusari, segretari generale rispettivamente di Cgil Abruzzo-Molise e Fp Cgil Abruzzo-Molise. I due vertici delle sigle sindacali hanno segnalato la presunte illegittimità per attribuzione di materia al Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regione e delle Province autonome. Per questo motivo, è stato chiesto di impugnare in via principiale l’art. 25 della legge regionale del 25 gennaio 2024 della Regione Abruzzo.

Secondo le due sigle sindacali, la Regione Abruzzo avrebbe violato l’art. 22 della legge quadro sulle aree protette. La norma stabilisce che costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta.

Tale partecipazione si realizza attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio. Gli senti locali non possono essere quindi estromessi dal procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, quale quello di variazione dei confini del parco. Quello della Riserva del Borsacchio ne è un esempio concreto, dato che la Regione ha affidato la riperimetrazione ad un emendamento alla legge regionale istitutiva, presentato nel cuore della notte lo scorso 30 dicembre, senza passaggio negli uffici tecnici per i pareri di competenza né con discussione presso le commissioni competenti in materia.

“Quello che, tuttavia, più è censurabile – continuano i vertici delle sigle sindacali – nel procedimento che ha condotto all’approvazione della legge regionale impugnata è l’aver disatteso, l’obbligo di partecipazione “qualificata” delle province, delle comunità montane e dei comuni. Non risulta che siano state effettuate le prescritte «conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione», né che tale documento d’indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state operate l’«analisi territoriale», l’«individuazione degli obiettivi da perseguire» e la «valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio», sulla cui base espressamente «si realizza» la partecipazione, secondo quello che la legge quadro statale sulle aree protette qualifica espressamente come principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali”. Nell’approvazione della segnalata legge regionale si ravvisa, quindi, una violazione del principio procedimentale del necessario coinvolgimento delle autonomie locali”.

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