È stato respinto anche l’altro ricorso al Tar presentato contro la centrale Snam di Sulmona. Questa volta il promotore non era la Regione bensì il Comune di Sulmona, sostenuto da una serie di Comuni peligni quali Anversa degli Abruzzi, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Goriano Sicoli, Pacentro, Pettorano Sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale e Vittorito. Per il Tribunale amministrativo nessuna delle diverse argomentazioni presentate dall’avvocato Alfonso Celotto, erano pertinenti e pertanto è arrivato il rigetto del ricorso. La settimana scorsa, era stata la volta della Regione, anche in quel caso il Tar aveva dato parere negativo.
Il Tar ha tagliato corto sulle motivazioni avanzate dal Comune di Sulmona in merito alla decisione del Consiglio dei Ministri di procedere all’autorizzazione della centrale, nonostante mancasse l’intesa fra Stato e Regione. Non c’è possibilità di appellarsi neanche alla legittimità costituzionale, nonostante l’energia sia materia concorrente fra i due enti. La legge individua secondo il Collegio “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze”, ma alla fine “il prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti è necessario per vincere un blocco procedimentale” e comunque questo “non comporta una drastica decisione unilaterale di una delle parti”.
Non sono stati ammessi poi i dubbi espressi sulla procedura VIA, a questa infatti, non viene applicata la “scadenza” quinquennale in quanto il procedimento della Snam risale al 2005, mentre l’entrata in vigore della nuova normativa sulla VIA, che introduce anche la scadenza della stessa, risale al 2008. Come già ribadito alla Regione infine, anche al Comune il Tar fa notare, che l’assoggettabilità della centrale alla VAS non era necessaria in quanto tutti gli accertamenti necessari erano già comunque espletati dalla VIA.
S.M.
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